Lo Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE

 

ART.1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli art.14 e segg. del codice civile, l’associazione socio-culturale “AMICI DI VALLELUOGO”. L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

ART.2 – SEDE

L’Associazione socio-culturale “AMICI DI VALLELUOGO” ha sede in Ariano Irpino, Contrada Casavetere 2/B e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque. Inoltre potrà trasferire detta sede altrove, con semplice eventuale comunicazione dell’organo amministrativo ai competenti uffici.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART.3 – SCOPI

L’associazione ha tra i propri valori fondanti la trasparenza, intesa come chiarezza ed esplicitazione delle proprie azioni e trova nell’ascolto e nel confronto i propri metodi di azione, la volontà di affermare la logica della condivisione, della gestione partecipata e dell’interesse comune. A tal riguardo, persegue i seguenti scopi:

  • attraverso un corretto e sereno dibattito socio-culturale ed un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere ogni attività culturale, ricreativa, sanitaria e sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e amministrativa del territorio, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;
  • partecipare alla vita sociale come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della comunità, in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze;
  • favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, che sempre più dovrà cooperare in sistemi organici e di rete e non su singoli progetti ed episodiche circostanze;
  • promuovere iniziative socio-culturali e costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze/competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengono dalle associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, risorsa economica e professionale del nostro comprensorio, da Gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini;
  • considerare un diritto/dovere del cittadino interessarsi della “res publica” per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della collettività, attivare tutte le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci.
  • vigilare affinché le azioni dei propri soci e rappresentanti diano tangibile testimonianza di trasparenza, giustizia sociale e onestà, generando gradualmente nel contesto locale, sviluppo, promozione e piena realizzazione degli interessi del cittadino;
  • promuovere movimenti, comitati e gruppi miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili;
  • concepire nuovi spazi e modalità di incontro dei cittadini, al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano;
  • realizzare un sistema di comunicazione di interesse generale, al fine di favorire la più ampia diffusione possibile delle notizie;
  • stimolare l’interesse all’approfondimento dei temi di maggiore attualità sociale e di rilevanza locale.

L’associazione socio-culturale “AMICI DI VALLELUOGO” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale, in particolare:

  • cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
  • organizzare incontri, convegni, dibattiti, iniziative pubbliche e private che favoriscano il confronto tra individui di ogni opinione, provenienza ed estrazione, al fine di apportare al dibattito pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice;
  • promuovere attività di ricerca e formazione;
  • stampare e distribuire libri e pubblicazioni, produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
  • promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, di giornali on-line, di bollettini mensili, di libri, di riviste e quaderni periodici nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni;
  • promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere finalizzati alla divulgazione delle attività e delle iniziative culturali, turistiche, sanitarie, ricreative e studiare le problematiche sociali connesse;
  • raccogliere, studiare, elaborare le istanze di qualsiasi natura provenienti dai territori, dalle popolazioni, dalle diverse realtà sociali, rappresentandole;
  • collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e forze pubbliche per il raggiungimento dei propri scopi;
  • istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci;
  • progettare, organizzare e gestire interventi di beneficenza, di promozione della cultura e dell’arte, di tutela dei diritti civili, di assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • porre in essere attività finalizzate alla difesa del territorio in tutti i suoi aspetti (tecnologico, urbanistico, sociale, artistico, etc.);
  • tutelare, valorizzare e stimolare l’attività agricola locale con ogni azione idonea al perseguimento di tale scopo;
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
  • utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
  • promuovere attività sportive, teatrali e musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;
  • organizzare gite, viaggi e soggiorni ricreativi e culturali per i soci;
  • svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e che sia aderente agli scopi dell’Associazione;
  • in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi prefissati, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi per queste e per tutte le attività sopra descritte o che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.
  • organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
  • Gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

Nell’ambito dell’oggetto sociale l’associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, che fossero necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale stesso, tra cui, a titolo esemplificativo, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postale e prodotti finanziari.

ART.4 – DURATA

L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art.21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART.5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori: sono quei soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, ne hanno firmato l’atto costitutivo e che provvedono al pagamento della quota associativa nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento della quota associativa nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore e volontario di quello previsto per i soci ordinari;
  • Soci Onorari: sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall’Assemblea, su proposta dei Soci e delibera del Consiglio Direttivo. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART.6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, gli enti, gli organismi, le istituzioni e le società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla valutazione delle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Non possono essere soci dell’associazione coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell’associazione, anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio secondo valutazioni di volta in volta effettuate dal Consiglio Direttivo.

ART.7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci. La quota associativa stabilita in euro 15,00 deve essere pagata nel mese di Novembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, eventualmente, una quota associativa straordinaria.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, nel caso di scioglimento del singolo rapporto associativo.

ART.8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

  • di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
  • di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
  • di esercitare il proprio diritto di voto secondo i limiti previsti dallo statuto;
  • Di avere copia dei verbali, a fronte del pagamento di una quota di € 2,00 per sostenere le spese di cancelleria;
  • Di avere visione del libro cassa.

Gli associati hanno il dovere:

  • di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
  • di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
  • di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
  • di fornire la propria prestazione personale, anche indiretta, in maniera gratuita e in assenza di lucro. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo;
  • Non utilizzare l’Associazione per scopi politici.

ART.9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Presidente in qualsiasi momento, il socio dimissionario però resta debitore della quota sociale dell’anno corrente.

L’associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare, anche per una sola annualità, nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo la quota associativa sia ordinaria che straordinaria.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi, pregiudizievoli e diffamatori per l’associazione.

L’esclusione viene accertata e deliberata dall’Assemblea Ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente e il Vice Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio dei Revisori, se eletto.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’associazione, possono individuare altre strutture o organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’associazione.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.

ART.12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, in regola con il contributo della quota associativa.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all’anno entro il 31 Marzo per approvare il bilancio d’esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:

  • L’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’associazione;
  • l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, se redatto;
  • la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  • la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se lo ritiene opportuno;
  • gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento dell’associazione e su questioni urgenti.

L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART.13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata attraverso i vari mezzi di comunicazione, indicati dai soci, a tutti gli associati almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati.

ART.14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART.15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha il diritto ad un voto.

ART.16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal vice. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce quale delle modalità precedentemente indicate deve essere utilizzata. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante i vari mezzi di comunicazione indicati dai soci.

ART.17 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati iscritti all’associazione.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli associati iscritti all’associazione. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

ART.18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno metà + 1 degli associati iscritti.

ART.19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea degli associati tra i soci regolarmente iscritti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

È facoltà del Presidente con firma autonoma e pertanto, disgiunta:

  • rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
  • gestire i fondi senza indire Assemblea degli Associati o Consiglio Direttivo, per spese inferiori alle 50,00 Euro (cinquanta/00) al mese da certificare con documentazione fiscale;
  • attuare il programma socio-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell’Associazione;
  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, dirigere l’attività sociale, culturale ed organizzativa;
  • interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria;
  • guidare la delegazione che rappresenta l’associazione nelle consultazioni di rilievo;
  • sovraintendere all’utilizzo della sede sociale;
  • attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea ove previsto;
  • nomina il Tesoriere dell’Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Segretario dell’Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Vice presidente dell’Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  • dimettersi dalla carica qualora venga a mancare l’impegno, nei confronti dell’associazione, da parte sia degli altri membri del Consiglio direttivo sia dei soci (di qualunque categoria);

Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell’Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.

In caso di problemi legali inerenti le attività dell’Associazione il Presidente è autorizzato ad utilizzare i fondi dell’Associazione nel suo interesse. I problemi legali non devono essere imputabili a negligenza o illecito del Presidente.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di 5 e massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e rimane in carica due anni, mentre quelli successivi rimangono in carica tre anni.

Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con l’atto costitutivo.

Dal momento in cui scade il primo mandato, per i successivi, il rinnovo delle cariche sociali avverrà nelle modalità proposte dal Presidente e approvate dalla maggioranza del Consiglio direttivo. Il rinnovo delle cariche sociali può avvenire a partire dal quindicesimo giorno precedente dallo scadere del mandato.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • il Presidente dell’Associazione, che ne assume la Presidenza;
  • Il Vicepresidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere dell’Associazione;
  • i Consiglieri.

I membri del Consiglio direttivo, vista la loro decisione di assumere questo ruolo e prendere questo impegno, dovranno partecipare assiduamente alla vita associativa limitando al minimo le assenze. Pena la facoltà del Consiglio, con l’approvazione successiva della maggioranza dell’Assemblea ordinaria dei soci, di escludere il membro dalla sua posizione. Se l’Assemblea ordinaria approva il membro escluso verrà sostituito dal primo non eletto nell’ultima votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e delle sue cariche. Nel caso in cui non ci sia un primo non eletto spetta al Presidente la facoltà di proporre e nominare un nuovo componente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

ART.21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte l’anno ed è convocato da:

  • anche informale dal Presidente;
  • da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

ART.22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal vice. In assenza di entrambi il Consiglio elegge al suo interno il Presidente della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione del Presidente.

ART.23 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni dei suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare l’eventuale bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • approvare l’ammissione dei Soci ordinari;
  • eseguire le decisioni dell’Assemblea;
  • organizzare le attività dell’Associazione;
  • designare i responsabili delle Sedi Periferiche;
  • attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.

In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere cooptati nel Consiglio Direttivo, di volta in volta, i responsabili di aree tematiche ed altre personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Detti membri cooptati possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, può gestire i fondi senza indire assemblea sia per le spese ordinarie che straordinarie.

Nel caso in cui un membro del Consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio Direttivo, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta. Il suo posto verrà preso dal primo non eletto nell’ultima votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e delle sue cariche. Nel caso in cui non ci sia un primo non eletto spetta al Presidente la facoltà di proporre e nominare un nuovo componente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

ART.24 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.

ART.25 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART.26 – TESORIERE

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione.

  • Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;
  • Assiste il Consiglio direttivo nella redazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo;
  • Il Tesoriere dell’associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente;
  • Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, che sceglierà il sostituto all’interno del Consiglio Direttivo. Se all’interno del Consiglio direttivo non si riesce ad eleggere il sostituto per la sostituzione del Tesoriere vengono applicate le modalità specificate nell’ultimo paragrafo dell’articolo 23 del presente Statuto.

ART.27 – SEGRETARIO

Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere gli eventuali verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri.

  • Il Segretario redige gli eventuali verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
  • Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
  • Il Segretario, dà esecuzione alle deliberazioni dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e si incarica della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci;
  • Il Segretario dell’associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente;
  • Se il Segretario rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, che sceglierà il sostituto all’interno del Consiglio Direttivo. Se all’interno del Consiglio direttivo non si riesce ad eleggere il sostituto per la sostituzione del Segretario vengono applicate le modalità specificate nell’ultimo paragrafo dell’articolo 23 del presente Statuto.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO

ART.28 – ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.

Il Consiglio Direttivo può (non obbligatoriamente) redigere anche il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 novembre precedente l’inizio dell’esercizio.

La gestione economica dell’Associazione non può prevedere forme di indebitamento. La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.29 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei conti, se eletto, composto di tre membri effettivi e di un supplente nominati dall’assemblea degli associati.

Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate. Il collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

⎫ verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’associazione;

⎫ verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio direttivo.

I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio. La carica è a titolo totalmente gratuito.

TITOLO VII

VARIE

ART.30 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a qualsiasi Associazione o ente religioso, con vincolo di utilizzo, deciso dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

ART.31 – LIQUIDAZIONE

L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

ART.32 – RINVIO

Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

 

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